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Corte di Giustizia dell'Unione Europea

27.07.2014 17:30

 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea

(richiedenti asilo)

L’Avvocato generale Sharpston ritiene che in sede di verifica secondo l’orientamento sessuale di un richiedente di asilo , gli Stati Membri non abbiano la libertà di azione ,ma che quest’ultima sia vincolata dalla CARTA dei diritti fondamentali.

Sebbene gli Stati Membri hanno il diritto di verificare la credibilità di tali affermazioni, certi metodi di verifica, quali esami medici o considerati tali, interrogatori invadenti o richieste di prove di una possibile attività sessuale , queste azioni sono tutte incompatibili con la CARTA dei Diritti .

Ai sensi delle direttive EU sulle norme minime per la qualifica dei rifugiati, una delle quali fa riferimento ALLE disposizioni pertinenti della convenzione di Ginevra, un cittadino di un paese terzo che abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine per motivi di razza, religione ,nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, possa chiedere lo status di rifugiato all’interno del’ EU . La Corte ha già dichiarato che un qualsiasi individuo può pretendere di essere riconosciuto membro di un particolare gruppo sociale , anche per orientamento sessuale.

A,B e C hanno chiesto asilo politico nei Paesi Bassi per via del loro orientamento sessuale , avendo un fondato timore di essere perseguitati nei loro paesi di origine. Le loro richieste sono state respinte sulla base del fatto che le autorità olandesi hanno messo in dubbio la veridicità delle loro rispettive rivendicazioni sulla base del loro orientamento sessuale. Il Ministro competente ha sostenuto che egli non era obbligato ad accettare incondizionatamente le parole di un ‘individuo basandosi sulle sue dichiarazioni riguardo la propria omosessualità, pertanto la volontà di A di sottoporsi ad un esame ,che consisteva nella proiezione di un FILM e di C che descrive se stesso nel compiere atti sessuali con un l’altro uomo , sono stati considerate prove sufficienti per stabilire il loro orientamento sessuale.
Il Ministro ha anche tenuto CONTO dell’inconsistenza di C di non riuscire a dimostrare la propria omosessualità incentrandosi sulla sua richiesta di asilo fatta in precedenza sulla base della mancanza di conoscenza delle organizzazioni per i diritti omosessuali attive nei Paesi Bassi. In relazione a B vari motivi sono stati citati, fra i quali, la vaga descrizione dei suoi sentimenti riguardo la propria omosessualità, e la propria testimonianza di come aveva gestito la sua omosessualità dopo averla scoperta in un paese mussulmano.

L’olandese Raad Van State (Consiglio di Stato) che ha ascoltato gli appelli di tutti e tre gli uomini contro la decisione del Ministro che ha verificato se i richiedenti di asilo erano membri di un gruppo sociale per motivi di orientamento sessuale, ha dichiarando che potrebbe essere complesso esaminare qualsiasi causa di persecuzione. Le direttive qualificate non forniscono indicazioni precise ,sul SISTEMA usato degli Stati Membri per mettere in discussione un affermato orientamento sessuale, o se ci sono dei limiti in casi affermativi, se tali limiti sono gli stessi applicati alle domande di asilo, o ancora per motivazioni differenti. Il Consiglio di Stato ha per tanto chiesto alla Corte di Giustizia se il diritto comunitario limita le azioni agli Stati Membri a condurre eventuali valutazioni di credibilità ,dal momento che i richiedenti d’asilo sostengono lo status di rifugiato sulla base del loro orientamento sessuale.

Nelle sue conclusioni odierne ,l’avvocato generale Eleanor Sharpston indica che l’omosessualità non è considerata una condizione medica ed in assenza di documenti giustificati (il che è improbabile che essi siano disponibili per la maggior parte dei casi) non c’è modo obiettivo di dimostrarne l’attendibilità definitiva. L’autonomia personale è un elemento importante del diritto alla vita privata, protetta dalla Carta dei diritti fondamentali dell’EU e un’individuo ha quindi il diritto di difendere la propria sessualità. Ciò significa che l’orientamento sessuale asseverato dovrebbe sempre costituire il punto di partenza di qualsiasi valutazione. Tuttavia la necessità di proteggere l’integrità del sistema di asilo e di identificare false affermazioni in modo di essere in grado di assistere coloro che hanno realmente bisogno fa si che gli Stati Membri debbano avere il diritto ai sensi della Direttiva Qualifica di un esaminatore per poter dare una tale dichiarazione.
L’avvocato generale Sharpston sottolinea che nulla può essere richiesto ai candidati che possa minare la loro dignità umana e l’integrità personale. La mancanza di una guida esplicita nelle “Direttive della Qualifica” per gli Stati Membri di poter effettuare una valutazione di credibilità, non significa che essi possano agire senza tener conto delle norme generali enunciate nella Carta dei Diritti fondamentali. I diritti all’integrità fisica e mentale e alla vita privata ledano l’uso di metodi di natura intrusiva e umiliante, come test medici o pseudo-medici come la fallometria ,interrogatori invadenti , sono considerati una violazione per tali diritti. Tale discussione non comprende solo la richiesta di prove fotografiche,video di pratiche sessuali, ma anche l’incoraggiare a presentare certo materiale di prova per essere accettati.

L’avvocato generale dubita anche sul valore probatorio di questi metodi per distinguere tra richiedenti veri o fasulli. Visite mediche non dovrebbero essere utilizzate ,visto che l’omosessualità non è una condizione medica riconosciuta da esami , non può essere utile a stabilire l’orientamento sessuale. Un interrogatorio esplicito non può mai essere determinante al di là di qualsiasi risposta , l’evento potrebbe sempre essere inventato. Prove come fotografie personali o VIDEOpossono anche essere fabbricati. Sharpston ritiene impossibile provare l’orientamento sessuale , crede anche che le tecniche di valutazione che cercano di farlo non dovrebbero far parte del processo di valutazione imposte ai richiedenti di asilo e tale consenso dovrebbe essere pienamente libera e consapevole ed anche questo è cosa discutibile.
L’avvocato generale ritiene che tali esami invasivi come quelli descritti sopra si basano anche su presunti stereotipi CIRCA il comportamento omosessuale, che va contro l’esame individuale previsto dalle direttive qualificate.

Piuttosto che tale prova , l’avvocato generale Shaptston ritiene che una simile valutazione per stabilire se lo status di rifugiato deve essere concesso, dovrebbe invece concentrarsi sulla attendibilità del richiedente di asilo. Questo significa valutare se le sue motivazioni SONO plausibili e coerenti.
A questo proposito l’avvocato sottolinea che la procedura di asilo è una cooperazione piuttosto che un processo, non è nelle autorità il potere di dimostrare , ma piuttosto devono essere entrambi le parti a lavorare verso questo obiettivo comune. Si ritiene pertanto importante che al di là delle ragioni personali (che sono preferibili) è per lo meno necessario avere prima un rapporto completo di simili informazioni . Si raccomanda inoltre ,al fine di rispettare il principio che ogni persona ha il diritto ad essere ascoltata prima che qualsiasi decisione che possa in qual modo arrecare pregiudizio venga presa a carico di ogni richiedente asilo , ognuno di loro deve avere la possibilità di affrontare qualsiasi PROBLEMA che possa riguardare la propria credibilità nello specifico,e sarà necessario valutare i loro racconti che prenderanno forma durante il corso della prima procedura ,in modo da poter disporre di una decisione definitiva.

NOTA : Conclusioni dell’avvocato generale. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. Una domanda di pronuncia pregiudiziale consente ai Giudici degli Stati membri , nello controversia nella quale sono implicati di adire la Corte di Giustizia in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità dell’atto della stessa Unione Europea. la Corte di Giustizia non risolverà la controversia ,spetterà al giudice nazionale di destituire la causa conformemente alla decisione della Corte, che vincola egualmente gli altri giudici, prima che lo stesso PROBLEMA venga sollevato da altri nazioni.

 

 

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